SSRL, Società Semplificata a Responsabilità Limitata

Il decreto sulle liberalizzazioni, disegnato dal Governo Monti ed entrato in vigore il 24 gennaio2012, ha introdotto una serie di (pseudo) vantaggi ai giovani con l’obiettivo di incentivare l’imprenditoria e il mercato del lavoro; uno su tutti è la nascita delle Società Semplificate a Responsabilità Limitata.

Questa nuova disposizione di legge consente ai giovani imprenditori under 35 di costituire una società a responsabilità limitata (con perfetta autonomia patrimoniale) abbassando il tradizionale vincolo di 10.000€ di capitale sociale alla cifra simbolica di 1€.

In origine il decreto legge prevedeva la possibilità di predisporre l’atto costitutivo in forma privata ma, in sede di conversione del decreto, il legislatore ha soppresso questa facoltà reintroducendo l’obbligo di redigere l’atto pubblicamente (tramite notaio), evitando così la nascita di Società basate su atti costitutivi privi di alcun controllo sui requisiti richiesti dalla legge.

La SSRL (anche uni personale) ha i seguenti requisiti:

  • può essere costituita (partecipata) esclusivamente da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età alla data di costituzione (o di trasferimento delle quote sociali)
  • amministratori scelti esclusivamente tra i soci
  • Capitale minimo di 1€ fino ad un massimo di 10.000€ da versare interamente all’organo amministrativo

Le spese di costituzione sono quindi (approssimativamente) di 700€, di cui 200€ di diritto annuale di iscrizione alla Camera di Commercio, 168€ per il deposito nel Registro delle Imprese dell’atto costitutivo, 309,87€ per la tassa annuale di bollature dei libri sociali. A questa cifra si deve aggiungere la parcella del notaio, stimabile attorno ai 1800€.

Sicuramente l’abbassamento del limite minimo per il capitale sociale può essere, apparentemente, un buon incentivo per i giovani imprenditori, che, nonostante le spese di costituzione, avranno la possibilità di realizzare le proprie idee imprenditoriali.

Esistono però dei contro.

Il primo grande problema è che il decreto non prevede una conversione della Società da SSRL a SRL una volta raggiunto il limite previsto di età dei soci (35 anni); questa carenza legislativa potrebbe obbligare i giovani imprenditori alle soglie dei 35 anni a cedere, in modo fittizio, le proprie quote sociali ad un acquirente under 35, per continuare a esercitare l’attività occultamente.

Un ulteriore limite è dato proprio dal cuore di questo decreto legge: in un periodo in cui anche per le società già avviate risulta difficile accedere ai finanziamenti erogati dagli istituti di credito, come può una SSRL con capitale sociale di 1€ (interamente versato é) avere una credibilità e le necessarie garanzie?

Inoltre anche eventuali e potenziali fornitori potrebbero non riporre fiducia nella SSRL, in quanto il capitale sociale, che costituisce la funzione di garanzia nell’adempimento delle obbligazioni della Società, risulta essere davvero esiguo.

Il rischio è che i giovani imprenditori debbano ricorrere a capitali personali o a finanziamenti basati su garanzie personali, per tentare di ottenere la fiducia del ceto bancario, annullando quindi tutti i buoni propositi del Legislatore.

11 thoughts on “SSRL, Società Semplificata a Responsabilità Limitata

  1. Condivido in gran parte l’analisi esposta sia nei pro che per i contro, evidenziando come forse questo tipo di società non avrà molto successo dato la presunta scarsa solidità patrimoniale (se vanto un credito verso quella società potrei trovare nel suo patrimonio anche meno di 1 € senza che per questo la società sia in fallimento…). Segnalo inoltre che a quel che mi risulta la legge impone al notaio di stipulare l’atto costitutivo gratis – circostanza confermatami da un notaio non più di 15 giorni fa il quale evidenziava la singolarità dell’obbligo di legge di prestazione professionale gratuita…

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  2. Sono d’accordo..Sono curioso anche di capire cosa possa succedere in caso di una perdita di esercizio superiore a 0,34€…Subito da coprire con un bel versamento di 66 centesimi altrimenti si rischia la liquidazione…

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  3. E se il capitale si azzera per perdite? I soci devono andare dal notaio e riversare l’euro, oltre alle perdite, e magari a questo punto pagare il notaio al prezzo pieno? Più che una riforma mi sembra un po’ uno spot…. Però, aspettiamo di vedere le prime applicazioni nella vita reale!

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  4. Finalmente un blog che semplifica la vita anche ai “non addetti ai lavori”…interessandomi quasi esclusivamente di marketing non ho quasi mai il tempo di approfondire questo tipo di tematiche. Ottimo lavoro, ci tornerò spesso!

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